Estinzione anticipata mutuo


A volte può capitare che il mutuatario abbia la possibilità di estinguere il mutuo in anticipo rispetto ai tempi previsti al momento della sua stipula.

Per potere ottenere una estinzione anticipata del mutuo, il mutuatario deve saldare il debito residuo con l'Istituto creditore che ha concesso il mutuo, pagando gli interessi fino al momento dell'estinzione.

Spesso, però, questa azione viene inquadrata dagli Istituti di credto come un non adempimento del cliente, in quanto quest'ultimo di fatto riduce la durata del mutuo rispetto a quanto previsto inizialmente nel contratto di stipula del mutuo.

La questione è molto dibattuta giuridicamente, in quanto, in caso di estinzione anticipata del mutuo, il creditore ritiene di subire da questa azione un danno, una perdita economica dovuta al fatto che il cliente non pagherà più gli interessi che erano stati previsti per un periodo di tempo più lungo, mentre il debitore ritiene che estinguere un mutuo in anticipo sia una scelta onesta e conveniente se inquadrata con l'idea che cancellare i propri debiti al più presto sia una cosa buona e giusta, e semmai il lucro cessante per mancanza di pagamento di alcune rate di interessi costituirebbe un rischio di impresa per il creditore.

D'altronde è anche vero che le banche, o i creditori in generale, erogano un mutuo sulla base di alcune condizioni, quali appunto la durata del mutuo, e che se quindi il mutuo avesse avuto durata minore, tali condizioni sarebbero state molto probabilmente peggiori; è anche vero che, quando una banca concede un mutuo, a sua volta deve procurarsi il denaro dalla Banca Centrale sulla base di calcoli che dipendono anche dalla durata del mutuo prevista inizialmente, e quindi vi possono essere disagi per la banca nello gestire situazioni nuove di restringimento di tempi per quel che riguarda la durata del mutuo stesso.

E' pur vero, però, che nei contratti di mutuo, almeno prima del decreto Bersani del 2007, si faceva spesso riferimento al concetto di anticipata estinzione, in quanto veniva prevista una voce di sconto, ossia una percentuale sugli interessi che il mutuatario avrebbe dovuto corrispondere al mutuante per il periodo che va dalla data di anticipata estinzione a quella di scadenza del mutuo prevista da contratto.

Con il secondo decreto Bersani del 2007, con la Finanziaria del 2008, si è stabilito che il mutuatario può richiedere una anticipata estinzione del mutuo senza incorrere in penali di alcun tipo; il mutuatario può pagare, in una rata, una somma più consistente del normale importo della rata e poi, le rate successive potrebbero avere, di conseguenza, importo minore rimanendo invariate in numero, oppure potrebbero avere lo stesso importo stabilito inizialmente nel contratto di mutuo, ma essere minori in numero, quest'ultimo caso comportante però alcune spese accessorie per la necessità di stipulare un nuovo contratto di mutuo.

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Tag: mutuo,   estinzione,   durata,   mutuatario,   banca,   importo,   contratto,   creditore,   estinguere

Temi: banca centrale,   normale importo,   importo minore

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