Successione conto corrente


Al decesso dell'intestatario di un conto corrente si pone il problema della successione dei suoi averi a favore degli aventi diritto, con spesso annesse questioni tra gli eredi. Lo stesso problema si pone se il defunto è un cointestatario di un conto corrente cointestato a più persone.

La successione di un conto corrente consiste nella procedura grazie alla quale i legittimi eredi o legatari o amministratori o curatori dell'eredità o rappresentanti legali di questi ultimi o esecutori testamentari, in funzione della presenza di una o più figure aventi diritto, subentrano al defunto nella titolarietà del rapporto contrattuale di conto corrente stipulato dall'estinto con la banca, al fine di entrare in possesso del denaro depositato sul conto.

Il primo passo da fare, da parte degli aventi diritto, è quello di effettuare la dichiarazione di successione ereditaria, con la quale si avvierà la pratica che, partendo dall'individuazione degli averi del defunto, porterà alla fine all'attribuizione degli stessi agli aventi diritto, ai quali si può pensare per semplicità come agli eredi. Tale dichiarazione, a partire dal 2015, non è obbligatoria per un'eredità che ha un valore complessivo inferiore a 100.000 euro e che viene devoluta interamente al coniuge o ai parenti in linea retta, a patto che essa non contempli anche titoli immobiliari.

Vi sono alcune differenze che riguardano l'iter della successione nei due casi di decesso di unico intestatario del conto e di decesso di cointestatario del conto assieme ad altri; nel secondo caso la pratica da seguire sarà un po' più complessa ma, di base, sarà rapportabile a quella da seguire per un conto intestato ad una sola persona.

Sia nel caso che il defunto fosse l'unico titolare del conto corrente, sia in quello in cui egli fosse cointestatario di un conto cointestato, la procedura di successione prevede che gli eredi informino la banca del decesso tramite un atto notorio o, se ammesso nella circostanza del caso, tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, allegando sia il certificato di morte che la loro documentazione personale, comprensiva di documenti di identità e di codici fiscali.

Grazie alla documentazione fornita alla banca, gli eredi potranno innanzitutto richiedere l'informazione dello stato di consistenza del conto, ossia potranno richiedere alla banca l'elenco di tutti i prodotti bancari a nome del defunto, non considerando quindi soltanto i conti correnti ma anche, ad esempio, i conti deposito, i libretti e i titoli, con il dettaglio delle somme in gioco per ciascuno di essi.

Dopo che la banca avrà informato gli eredi sui prodotti bancari intestati al defunto, con il dettaglio delle somme coinvolte al momento del decesso, operazione che in genere viene compiuta in pochi giorni, gli eredi potranno completare la dichiarazione di successione riportandovi anche tali somme. Soltanto dopo il disbrigo della pratica, ossia dopo che si sarà individuata la spettanza degli eredi, il denaro sarà per loro disponibile.

Considerando nel dettaglio la successione delle operazioni da compiere, la banca, con la documentazione fornita dagli eredi, potrà avviare la pratica di successione non prima di avere bloccato tempestivamente le movimentazioni sul conto corrente in oggetto in modo che sia certo che nessuno si appropri indebitamente del denaro. Dopo qualche tempo, in genere dopo qualche giorno dall'avvio della pratica di successione, e dopo il recupero del dettaglio dei soldi presenti sul conto, gli eredi potranno così entrare in possesso degli averi del defunto spartendoseli in base al testamento oppure, in suo mancanza, secondo disposizioni di legge.

Nel caso, invece, in cui il conto fosse cointestato ed a venire meno fosse stato solo uno dei contestatari, si dovrà considerare la natura della cointestazione e, in particolare, verificare se si tratti di una cointestazione a firme congiunte oppure di una cointestazione a firme disgiunte; nella prima circostanza le movimentazioni del conto verrebbero bloccate immediatamente dalla banca, con la conseguenza che i cointestatari ancora in vita non potrebbero più utilizzarlo.

Il denaro depositato in un conto corrente cointestato verrà dunque ripartito in funzione del numero dei cointestatari, e gli eredi avranno diritto ad una somma direttamente proporzionale, in maniera inversa, a tale numero, salvo si provi che la spettanza debba essere erogata in misura diversa, con una quota in una percentuale che potrà essere sia superiore che inferiore, come disposto dall'art. 11 del D.lgs. 346/90, intitolato "Presunzione di appartenenza all'attivo ereditario". Salvo suddivisione non proporzionale, se ad esempio i cointestatari del conto, defunto compreso, erano 4, agli eredi spetterà una quota del 25% del deposito.

Riguardo ai costi dell'intera pratica, di norma le banche fanno pagare una commissione, limitatamente alle operazioni di loro competenza, di entità più o meno consistente sulla base della loro complessità e sulla base di politiche aziendali al riguardo, con la conseguenza che banche diverse possono far pagare commissioni diverse, a parità di complessità della pratica. Tali condizioni sono indicate nei foglietti illustrativi di ogni banca.

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Tag: conto,   successione,   defunto,   banca,   corrente,   pratica,   diritto,   decesso,   dichiarazione

Temi: valore complessivo,   rapporto contrattuale

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