Assegni


Gli assegni sono titoli di credito a vista, ossia pagabili per semplice presentazione alla banca che funge da trattario, che consentono di pagare un beneficiario facendogli riscuotere il denaro attraverso una banca, che si tratti di quella dove il soggetto emittente dell'assegno ha il conto corrente o di quella dove il beneficiario ha il suo conto corrente.

Nell'ordinamento giuridico italiano esistono varie leggi riferibili agli assegni, la più importante delle quali è il Regio Decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933, che si riferisce a "Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione, del banco di Napoli e del banco di Sicilia".

In termini giuridici, il trattario debitore emette un assegno a favore del prenditore, ossia del beneficiario creditore, sia che si tratti di una persona fisica che di una persona giuridica, il quale potrà espletarne l'efficacia ottendo una controparte in denaro presentandolo al trattario, ossia alla banca del traente o propria, per semplice esibizione. L'assegno risulta dunque pagabile a vista nel preciso istante in cui entra in possesso del prenditore.

Un assegno viene emesso validamente, e in tal modo la banca trattaria non può rifiutarne il pagamento, se, oltre a soddisfare requisiti formali, quale quello della presenza, su di esso, della denominazione "assegno bancario" o di "assegno postale", soddisfa il requisito sostanziale che prevede che chi lo emette abbia un conto corrente con sufficiente denaro disponibile per la sua copertura, ossia il rapporto di provvista, e il requisito sostanziale che prevede che la sua banca lo abbia autorizzato ad emettere assegni, ossia la convenzione di assegno. E' valido anche un assegno emesso a favore di se stessi, mediante una delle seguenti diciture per il beneficiario: "a me stesso", "a me medesimo", "m.m.".

Con un assegno risulta essere molto comodo pagare qualcuno senza dovere ricorrere ai contanti o ai bonifici; per i primi, del resto, vi è anche una soglia massima di pagamento che non può essere superata quando si paga qualcuno, attualmente pari a 3.000 euro, in vigore dall'/01/01/2016, mentre per i secondi vi è la scomodità di doversi recare in banca per effettuare un bonifico tradizionale, con compilazione di un modulo cartaceo, o quantomeno di doversi collegare ad Internet per effettuare un bonifico online, ammettendo di avere un conto di questo tipo, operazioni queste che risultano essere molto più scomode della semplice compilazione di un assegno sul posto.

Da un punto di vista pratico, gli assegni consistono in piccoli pezzi di carta rettangolari, staccabili in matrice e figlia, dove sono riportate, prestampate, delle informazioni di base, quale il numero identificativo dell'assegno, l'ordine tassativo di pagare a vista, e il nome della banca presso cui è aperto il conto corrente dal quale verrà prelevato il denaro per coprirlo, moduli compilabili in alcune sezioni, con il nominativo del beneficiario, l'importo da corrispondergli, sia in cifre che in lettere per esteso, il luogo e la data di emissione e la firma del traente, ossia di chi lo emette. Essi sono raccolti in carnet, ossia in libretti, tipicamente di 10 assegni, forniti dalla banca del titolare del conto corrente, che assume appunto il ruolo di trattario, di intermediario per il pagamento del debito del traente nei confronti del beneficiario creditore. La matrice può essere compilata e conservata per ricordarsi dell'assegno emesso in futuro.

Tra i vari elementi che compongono un assegno, quello della data di emissione è molto importante perché fa decorrere i termini, previsti per legge, entro cui è possibile protestare un assegno non coperto, ossia non riscuotibile per mancanza di fondi sufficienti a coprire l'importo indicato sul suo fronte. Un traente che emette un assegno a vuoto, cioè scoperto, può quindi essere protestato, con molte conseguenze nefaste a suo carico.

Per intascare i contanti a partire da un assegno, ossia per incassare un assegno in forma liquida, ci si deve recare presso la filiale bancaria in cui il traente ha il conto corrente oppure presso la propria filiale bancaria effettuando una girata per incasso, apponendo la dicitura "per l'incasso" o la dicitura "valuta per l'incasso"; nel primo caso bisogna esibire, oltre all'assegno, anche un documento di identità in corso di validità, che però potrebbe non essere sufficiente per potere riscuotere, in quanto, in alcuni casi, la banca potrebbe richiedere, a spese del beneficiario, il supporto di un notaio per comprovare la sua identità fuori da ogni dubbio. E' comunque anche possibile che la banca richieda più di un documento di identità al beneficiario, il quale potrebbe così esibire, ad esempio, la sua carta d'identità e la sua patente di guida.

Riguardo ai tempi di riscossione di un assegno, entro cui cioè dovrebbe essere richiesto il suo incasso in forma liquida, questi sono pari a 8 giorni per un assegno da portarsi ad incasso nella stessa banca del traente, e a 15 giorni nel caso di un assegno da portarsi ad incasso in una banca diversa. L'indicazione di questi giorni è molto importante in quanto un assegno potrebbe essere riscuotibile anche oltre i suddetti limiti di tempo, ma senza la garanzia per il beneficiario di potersi rifare sul traente nel caso in cui l'assegno risultasse scoperto, ossia nel caso in cui il soggetto emittente non avesse sul suo conto corrente fondi sufficienti a coprirlo.

Esistono sia gli assegni bancari che gli assegni circolari, questi ultimi basati sul concetto che è la banca a garantirne il pagamento basandosi su fondi disponibili del cliente, la qual cosa li rende più sicuri, contro il pericolo di insolvibilità, per i beneficiari. Per analogia, esiste anche un assegno postale con tale caratteristica: l'assegno vidimato, posto in essere dalle Poste Italiane con una copertura garantita dal congelamento dei fondi necessari sul conto corrente postale del cliente.

Con un assegno è possibile effettuare diverse operazioni ed apporre diverse clausole:

- Girata: operazione, reiterabile più volte, grazie alla quale il girante, ossia la persona che in un certo istante cede il titolo ad un giratario, ossia ad una persona che assume il ruolo di portatore, ossia di nuovo beneficiario, ordina che venga disposto il pagamento dell'assegno a favore di quest'ultimo. Per effettuare una girata, il giratario indica il nominativo del giratario e firma l'assegno sul retro, dove indicato; in tal modo il girante, salvo indicazione contraria mediante dicitura "senza garanzia" o "senza responsabilità" o similari, si assume la responsabilità del buon esito del pagamento e sarà dunque lui a rispondere di un'eventuale insolvibilità di pagamento nei confronti dei giratari successivi, divenendo così obbligato di regresso, ossia oggetto di eventuale azione legale avversa da parte del beneficiario.
In sostanza, ad ogni girata, il girante si assume l'onere di pagare il beneficiario del caso anche se il conto corrente del traente d'origine, ossia dell'emittente dell'assegno, dovesse risultare scoperto. Con la clausola "non all'ordine", invece, un girante a cui sia stata fatta una girata esclude la sua responsabilità nei confronti dei giratari successivi, ai sensi dell'art. 21 del R.D. 1736/1933, ossia come sancito dalla cosiddetta Legge Assegni, mentre l'emittente esclude la circolazione cartolare, a patto che le parti non decidano di fare circolare l'assegno nei sensi della cessione ordinaria. L'articolo n. 1736 del Regio Decreto del 21 dicembre 1933 recita infatti: "Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde del pagamento. Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali l'assegno bancario sia stato ulteriormente girato."

- Non trasferibile: clausola che impone che l'assegno sia incassabile soltanto dal beneficiario indicato dal traente e che quindi non possa essere girato ad altri. In questo modo esso diventa, a tutti gli effetti, un titolo nominativo e non mantiene quindi più la massima libertà dell'inquadramento generale di un titolo al portatore. La clausola "non trasferibile" può essere apposta dopo un certo numero di girate e quindi vieterà le girate successive alla sua apposizione.
Va comunque considerato che oggi, in Italia, la trasferibilità di un assegno non è ammessa con i nuovi libretti di assegni, in quanto, dal 2007, tutti i libretti di assegni in Italia vengono emessi con la clausola "non trasferibile"; per potere operare con assegni trasferibili, il cliente dovrebbe fare richiesta, alla banca, dei vecchi libretti di assegni in forma libera, e pagarle una imposta di bollo pari a 1,5 euro per ciascun assegno, che essa verserà allo Stato. Del resto, in Italia, gli assegni di importo uguale o superiore a 1.000 euro devono essere "non trasferibili" e devono riportare il nominativo del beneficiario, per rispettare le norme antiriciclaggio.

- Sbarramento: operazione, ad opera del soggetto emittente, che consiste nello sbarrare con due linee il fronte dell'assegno, al fine di indicare alla propria banca di farlo riscuotere solo ad un suo cliente o ad un'altra banca. Si può sbarrare un assegno con uno sbarramento generale oppure con uno sbarramento speciale; nel primo caso tra le due barre viene apposta la dicitura "banchiere", che indica alla banca del traente di pagare l'assegno a qualunque suo cliente o a qualunque altra banca, mentre nel secondo caso tra le due barre viene apposto il nominativo di un banchiere particolare, che porta al fatto che debba essere il banchiere indicato a pagare l'assegno, oppure viene apposto il nome di una banca, che porta al fatto che debba essere la banca indicata a pagare l'assegno a favore di un suo cliente.
La logica dello sbarramento porta alla conseguenza che un assegno sbarrato non può essere pagato ad un beneficiario che non sia un correntista, proprio perché, in ogni caso, può essere pagato solo da una banca ad un suo cliente, sia che si tratti della banca del traente sia che si tratti di un'altra banca.

- Spillatura/troncatura: operazione con la quale si taglia l'angolo in alto a sinistra di un assegno, che indica che un assegno ha terminato il suo ciclo di vita, tipicamente quando la banca dà vita all'incasso a favore del beneficiario.

Alcuni assegni possono essere emessi in modo illecito senza la copertura di fondi necessari al loro incasso da parte del beneficiario; si parla, in questo caso, di assegni senza provvista, ossia di assegni scoperti, di assegni a vuolto, che possono essere oggetto di protesto, portando i traenti che li hanno emessi ad una situazione di soggetti protestati, con conseguenze di una certa gravità a loro carico. In sostanza, se un assegno che viene presentato per l'incasso entro i termini previsti rispetto alla data di emissione, di 8 giorni per una banca dello stesso comune in cui è stato emesso o di 15 giorni per altra banca, è scoperto e il traente non provvede a fornirne copertura entro i termini di legge previsti, egli può essere protestato e vedersi iscritto nella CAI, ossia nella Centrale d'Allarme Interbancaria, se non paga l'assegno e una penale pari al 10% dell'importo facciale dell'assegno, oltre ad interessi, oneri e accessori entro sessanta giorni, con la conseguenza di essere interdetto ad emettere assegni per un periodo di 6 mesi. Per un illecito del genere è comunque prevista una sanzione pecuniaria principale da 516 euro a 6.197 euro.

Un altro illecito è quello dell'emissione di un assegno con apposizione di firma falsa o contraffatta oppure senza averne l'autorizzazione da parte del trattario, ossia quello in cui un traente emette un assegno nonostante la sua banca non lo abbia autorizzato a farlo, perché egli non ha mai stipulato con la banca alcuna convenzione di chèque, ossia non è mai stato autorizzato dalla banca ad emettere assegni, oppure perché era stato a suo tempo autorizzato dalla banca ma successivamente è stato iscritto alla Centrale di Allarme Interbancaria, oppure perché ad un certo punto ha chiuso il suo conto corrente. Per un illecito del genere è prevista una sanzione pecuniaria principale da 1.032 euro a 12.394 euro.

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Tag: banca,   assegno,   beneficiario,   conto,   corrente,   pagamento,   euro,   pagare,   stato

Temi: denaro disponibile,   assegno postale,   sufficiente denaro,   regio decreto,   requisito sostanziale

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