Fondi di tutela dei conti deposito


I fondi di tutela dei conti deposito consistono in sistemi di garanzia dei depositi (DGS) e sono istituiti al fine di garantire i conti deposito e anche i conti correnti, di fatto assicurandoli fino ad una certa cifra. In Italia ogni banca deve per legge aderire ad un fondo di garanzia che tuteli ogni depositante, in pratica ad uno tra i due fondi FITD, ossia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, e FGD, ossia Fondo di Garanzia dei Depositanti.

In realtà, non soltanto le banche italiane, ma anche quelle europee che operano sul territorio italiano, devono aderire ad un fondo di tutela per i depositanti italiani, che sia il FITD, l'FGD o altro fondo equivalente, un fondo che garantisca ogni depositante di ogni banca fino ad un massimo di 100.000 euro, con l'obbligo di rimborso in caso di default della banca. La stragrande maggioranza delle banche d'Italia aderisce al FITD, mentre le BCC, cioè le Banche di Credito Cooperativo, aderiscono all'FGD. Anche le banche estere aperte in Europa devono aderire ad un fondo di tutela e garantire il denaro dei loto correntisti fino ad un massimo di 100.000 euro, secondo la Direttiva Comunitaria 2009/14/CE e la più recente Direttiva Comunitaria 2009/49/CE.

La tutela dei sistemi di garanzia dei depositi vale sia per i conti deposito tradizionali sia per i conti deposito online, ma anche sia per i conti correnti tradizionali sia per i conti correnti online. Non ha cioè importanza il modo in cui si apre un conto ai fini dell'assicurazione di cui si potrebbe usufruire nel caso in cui le cose si mettessero male.

La garanzia è per depositante per banca, ossia, se un conto è cointestato tra due persone, ogni cointestatario avrà le sue finanze coperte fino ad un massimo di 100.000 euro; se invece un depositante ha due conti aperti nella stessa banca, siano essi conti correnti che conti deposito, la protezione massima sarà valida per il cumulo di tali conti e non per il singolo conto, essendovi un unico depositante per detta banca, anche se intestatario di più conti. Il rimborso dell'intera somma spettante deve avvenire entro 20 giorni dall'effettiva liquidazione coatta della banca, con una eventuale proroga di al massimo 10 giorni, che potrebbe essere concessa dalla Banca d'Italia soltanto per casi eccezionali determinati dalla stessa banca.

A dire il vero, il meccanismo di garanzia dei fondi di tutela non prevede l'accantonamento reale di somme utilizzabili all'occorrenza per rimborsare i clienti di banche in forte crisi o in default, ma prevede soltanto un impegno, sulla carta, di altri Istituti che si accollerebbero l'onere di intervenire a favore del cliente in caso di problemi della sua banca. Le banche, con un certo spirito di solidarietà imposto per legge, vanno quindi in aiuto di altre banche solo all'occorrenza, con una modalità detta ex post, senza l'istituzione di un fondo materiale a cui attingere al bisogno. In caso di fallimento di una banca, il rimborso ai suoi clienti avverrà fino ad un massimo di 100.000 euro in poche settimane, a seguito della richiesta della Banca d'Italia alle banche soccorrenti di mettere realmente a disposizione i fondi necessari per affrontare l'emergenza.

Chiaramente, se si fosse davanti ad una crisi generale che mettesse in ginocchio l'intero settore bancario, probabilmente non ci sarebbero nemmeno banche in grado di venire in soccorso di altre banche, e anche se ci fossero, molto probabilmente andrebbero in crisi a loro volta nel tentativo di soccorrere altre banche, quindi il limite di un sistema del genere è evidente. Fuori dall'Italia, guardando al resto dell'Europa, in gran parte degli Stati dell'UE le cose vanno meglio in quanto i fondi di tutela dei depositi prevedono l'accantonamento reale del denaro, fatto prima che le banche vadano in crisi, cosa questa che si riflette in una maggiore tutela per i correntisti.

C'è però da dire che, dopo la Direttiva Comunitaria 2009/49/CE, lo Stato italiano valuta, per un futuro non troppo lontano, di cambiare questa politica, migliorandola, con finanziamenti non più ex post, cioè all'occorrenza come avviene oggi, ma ex ante, cioè messi in atto prima del verificarsi di problemi bancari, in modo tale da avere immediata disponibilità dei fondi utili agli interventi. I fondi così stanziati permetteranno di rimborsare direttamente gli intestatari dei conti in caso di liquidazione bancaria, oppure di intervenire a favore della banca, se piccola o media, nel tentativo di risanarla con una minore spesa rispetto a quella di un rimborso diretto a favore dei depositanti, con la filosofia di trovare una soluzione del problema alla radice.

Il nuovo fondo di tutela dei depositi è regolamentato dalla UE ma è uno strumento nazionale che potrà essere impiegato per effettuare investimenti a basso rischio i cui rendimenti confluiranno all'interno del fondo stesso. Sarà anche possibile, per il fondo, finanziarsi sul mercato ed interagire con gli altri sistemi di tutela e garanzia dei depositi europei, con il cosiddetto mutual borrowing, seguendo una filosofia del mutuo soccorso concretizzabile con un trasferimento di liquidità da un Paese all'altro in caso di necessità.

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Tag: banca,   fondo,   tutela,   garanzia,   depositante,   deposito,   euro,   rimborso,   crisi

Temi: fondo interbancario,   basso rischio,   maggiore tutela,   fondo materiale,   crisi generale

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