Trasferimento di denaro all'estero


Non ci sono dubbi sul fatto che sia lecito trasferire del denaro dall'Italia all'estero, in quanto non ci piove sul fatto che i propri averi siano impiegabili e spostabili verso altri lidi come meglio si desidera, ma il principio da tenere a mente quando si decide di muoversi in questa direzione è quello di agire sempre rispettando la normativa vigente che disciplina appunto il trasferimento di denaro all'estero. A riprova di ciò basti pensare al fatto che il trasferimento di denaro all'estero è, in Europa, garantito dal Trattato di Maastricht.

Chi ha guadagnato in modo lecito, o anche ricevuto in eredità o vinto, del denaro, non ha nulla da temere e potrà movimentarlo come meglio crede, rispettando la legge, facendo ad esempio attenzione a non commettere il reato di autoriciclaggio o altri reati agendo, magari in buona fede, per detenere patrimoni finanziari all'estero non monitorati e per trasferire capitali su conti correnti esteri senza badare troppo alle disposizioni di legge. Molti problemi possono quindi scaturire se si opera in maniera non conforme alle leggi vigenti sull'argomento. Professionisti del settore potrebbero aiutare in questo senso ed è a loro che andrebbero demandate le responsabilità di operazioni di trasferimento di capitali di questo tipo, fermo restando l'utilità delle informazioni a riguardo reperibili su Internet.

Uno dei principali motivi che portano alla decisione di trasferire denaro all'estero è quello di mancanza di fiducia verso il proprio Paese, a volte considerato troppo macchinoso dal punto di vista burocratico o troppo povero di proposte bancarie allettanti ma, soprattutto, troppo debole ed esposto a seri rischi di default, ossia di fallimento, con anche l'incresciosa possibilità di prelievi forzosi sui conti dei risparmiatori. Le cronache recenti hanno creato non pochi malumori tra i cittadini, soprattutto italiani, che hanno perso fiducia nelle Istituzioni e nella ricerca della legalità, nonché nella stabilità economica, finanziaria e politica e nella coesione e nella solidità nazionali, che vengono invece viste in molti altri Paesi europei, con conseguente percepimento di maggiori stabilità e sicurezza delle banche che ivi operano.

Altre volte ci possono essere esigenze concrete per volere trasferire denaro all'estero, ad esempio legate al fatto che si intende aprire una società all'estero o che si intende fare un acquisto importante fuori dai confini nazionali, ad esempio l'acquisto di un immobile, sfruttando condizioni economiche migliori oppure, più semplicemente, approfittando delle bellezze naturali ed architettoniche di un certo Paese per viverci in pianta più o meno stabile. E' però bene sapere sin da subito che il trasferimento di denaro all'estero, magari su un altro conto corrente a proprio nome, se effettuato legalmente non porta ad alcun vantaggio dal punto di vista fiscale.

L'esportazione di denaro verso Paesi extra-UE, tra l'altro, può essere ancora più problematica se si pensa al fatto che si dovrebbe fare riferimento ai trattati tra questi Stati e l'Italia, se esistenti, che potrebbero imporre dei divieti riguardo ai trasferimenti di capitali da un Paese all'altro. Alcuni di questi Stati possono anche essere oggetto di misure molto restrittive.

Si può trasferire del denaro all'estero sostanzialmente mediante contanti, ossia trasportandolo fisicamente da uno Stato all'altro, oppure mediante movimentazione telematica, ossia tramite bonifici bancari o postali, oppure mediante Money Transfer e servizi similari proposti da varie società ed intermediari del settore.

Il trasferimento di capitali tramite contanti ha luogo quando si oltrepassa la frontiera portando con sé il denaro e la legge di riferimento, in questo caso, è il D.Lgs. n. 195/2008, G.U. n. 191/2008, che recepisce le direttive del Regolamento Comunitario n. 1880/2005. Per legge, chi mette in atto un passaggio di denaro alla frontiera per importi maggiori o uguali a 10.000 euro deve rilasciare alle autorità competenti una dichiarazione, compilata con le proprie generalità e con l'indicazione della provenienza, del possibile beneficiario e del possibile impiego del denaro, entro 48 ore.

Bisogna quindi rivolgersi all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Dogane o alla Guardia di Finanza per disbrigare questa pratica, fastidiosa ma obbligatoria che, per comodità, può essere fatta per iscritto direttamente quando si passa il confine, negli uffici della dogana, oppure per via telematica all'Agenzia delle Dogane prima di varcare il confine, ricevendo il numero di registrazione attribuito dal sistema, che andrà conservato assieme a copia della dichiarazione.

Le sanzioni amministrative in cui si incorre per la mancata dichiarazione vanno dal 10% al 50% dell'importo in eccesso rispetto al valore di soglia e, più precisamente sono imputabili tra il 10% ed il 30% dell'importo sopra soglia se questo è inferiore a 10.000 euro, altrimenti sono imputabili tra il 30% ed il 50% dell'importo sopra soglia. Se ad esempio si tenta di trasferire 15.000 euro in contanti senza dichiararli, la sanzione sarà pari ad una percentuale compresa tra il 10% ed il 30% di 5.000 euro, mentre se si tenta di trasferire 23.000 euro senza dichiararli, la sanzione sarà pari ad una percentuale compresa tra il 30% ed il 50% di 13.000 euro.

Per quanto riguarda invece il trasferimento di capitali all'estero tramite movimentazione telematica, di fatto tramite l'esecuzione di bonifici, bancari o postali, obbligatoria se si supera la soglia per il trasferimento tramite contanti e non si intende fare alcuna dichiarazione, si tratta di una operazione effettuabile appunto tramite il canale telematico bancario o postale che, per sua stessa costituzione, traccia ogni movimento di capitali tra banche. Come previsto dalla normativa vigente, le movimentazioni di denaro così tracciate verranno comunicate dalla banca all'Agenzia delle Entrate una volta all'anno.

Se il trasferimento di denaro su un conto estero tramite bonifico avviene utilizzando un conto corrente online e il conto corrente del beneficiario di tale operazione è stato aperto presso una banca di un Paese facente parte dell'area SEPA, allora è molto probabile, per non dire sicuro, che non si dovrà sostenere alcuna spesa, ossia che non siano previste commissioni operando in questo modo, che pertanto risulta essere molto comodo, veloce e sicuro. Vista la semplicità con cui è possibile aprire un conto corrente online, si dovrebbe preferibilmente optare per questa opzione.

Infine, per quanto riguarda il trasferimento di capitali all'estero tramite il servizio di Money Transfer, posto in essere da vari intermediari del settore, quale la società Western Union, si tratta di un servizio molto comodo, utilizzabile anche da chi non può collegarsi ad Internet e da chi non è intestatario di un conto corrente, poiché prevede che il cliente possa portare materialmente il denaro nelle mani della società intermediaria, oltre alla possibilità di effettuare un deposito online. Il beneficiario potrà prelevare il denaro da qualunque filiale al mondo della società di Money Transfer. Con questo sistema si possono però trasferire al massimo 999 euro in una settimana.

Un inconveniente dell'uso di questo sistema per trasferire capitali all'estero è legato alle commissioni che l'agenzia di Money Transfer che funge da intermediario richiede per il suo servizio, che possono essere di importo fisso, in genere sulla base di scaglioni tariffari, oppure di importo percentuale sulla somma di denaro trasferita; l'importo può anche dipendere dall'entità della somma da trasferire e, chiaramente, può variare anche sensibilmente da intermediario ad intermediario. Sebbene avvenga raramente, può essere richiesta una commissione anche al beneficiario del pagamento. Oltre a questo costo va considerato il costo dell'eventuale tasso di cambio tra valute, sul quale l'azienda di Money Transfer di norma carica un ulteriore costo per il cliente, in quanto vi è discrepanza tra questo tasso di cambio aziendale e quello ufficiale.

Per quel che concerne la dichiarazione dei redditi in riferimento al trasferimento di denaro all'estero e alla detenzione di fondi a vario titolo, ogni anno il contribuente italiano che avrà formato un certo capitale all'estero o che disporrà di attività di natura finanziaria, dovrà indicare, nel quadro RW del modello Unico, da compilarsi anche tramite intermediari, i redditi scaturiti da tale denaro, al fine di pagare in Italia la ritenuta fiscale prevista, pari al 26% dei rendimenti ottenuti nell'anno di imposta. Sono soggetti all'obbligo di compilazione di tale quadro le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, ossia del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che abbiano la residenza fiscale in Italia, considerandoli non solo nella veste di intestatari delle attività ma anche in quella di detentori nell'interesse altrui.

Inoltre, ogni deposito superiore a 15.000 euro nell'anno di imposta, con la messa in conto anche degli eventuali disinvestimenti avvenuti prima del 31 dicembre, andrà dichiarato in tale quadro in quanto considerato, dal Fisco, capace di produrre redditi da fonte estera imponibili in Italia, soglia che era pari a 10.000 euro fino al 31/12/14. Il quadro deve essere compilato anche per chi possiede attività patrimoniali e finanziarie estere.

Va quindi considerato che l'obbligo di compilazione del quadro RW verrebbe meno nel caso in cui si trasferisse denaro all'estero senza superare il valore di soglia, considerando per il calcolo anche le eventuali quote parti disinvestite nel corso del tempo, e andrebbe anche considerato che tali somme potrebbero comunque non dare vita a rendimenti, perché ad esempio la banca presso cui sono depositate non offre tassi di interesse; in questo caso ci si dovrebbe procurare una documentazione da cui risulti la circostanza di infruttuosità del capitale, che altrimenti sarebbe soggetto a tassazione presuntiva, richiedendola alla banca quale prova tangibile di questa situazione. L'eventuale prova di improduttività di redditi del patrimonio estero deve essere per legge fornita dal contribuente entro un termine di 60 giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte.

Si aggiunge a tutto ciò l'obbligo del pagamento dell'IVAFE, ossia dell'Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere, per le attività di investimento detenute all'estero, in misura pari allo 0,20% della somma in gioco, mentre si dovrebbe pagare una imposta fissa di 34,20 euro per un conto corrente detenuto all'estero la cui giacenza media annua superi la soglia di 5.000 euro; l'imposta è sempre pari a 34,20 euro nel caso di detenzione all'estero di un libretto di risparmio.

In conclusione vale la regola secondo cui chi ha la residenza fiscale in Italia deve comunque pagare le tasse in Italia, a prescindere quindi dal fatto che possa avere finanze all'estero e a prescindere anche dalla sua cittadinanza. In caso di società conterebbe la residenza effettiva della stessa, purché reale e non fittizia.

Riguardo ai controlli ed al monitoraggio fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate relativamente al trasferimento e alla detenzione di denaro all'estero, il Decreto di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, ha reso tracciabili tutti i trasferimenti ed i depositi di denaro in ben 76 Paesi del mondo, quindi oggi come oggi è davvero diventato molto rischioso per un potenziale evasore esportare le proprie finanze all'estero nella speranza di sfuggire alla morsa del Fisco italiano.

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Tag: denaro,   euro,   trasferimento,   trasferire,   conto,   soglia,   corrente,   legge,   transfer

Temi: ritenuta fiscale,   testo unico,   residenza fiscale,   deposito superiore,   potenziale evasore

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